INSTALLAZIONE LINEA VITA
Il sistema di prevenzione infortuni sul lavoro voluto dalle direttive comunitarie dell’Unione Europa, recepito in Italia prima attraverso il D.Lgd 624/94 e poi rielaborato attraverso il D. Lgd 81/08 e S.m.i.i. che è fondato essenzialmente sul concetto di valutazione del rischio.
Il settore delle costruzioni è uno dei settori portanti dell’economia nazionale, è ai primi posti per frequenza di eventi infortunistici e per gravità delle lesioni: tra gli infortuni avvenuti nel comparto, oltre un migliaio di casi di inabilità permanente ed un’ottantina di morti (pari ad un quarto dei decessi avvenuti nel settore edilizio) avvengono per cadute dall’alto, la quale si conferma ancora una volta la principale causa di infortunio grave.
Andando più nel dettaglio si può osservare come molte di queste cadute si verifichino durante attività lavorative in quota su coperture; attività che comprendono la costruzione di nuove coperture, ma anche la manutenzione di quelle esistenti, soprattutto in centri urbani che presentano un patrimonio edilizio piuttosto datato.
Ciò significa che non soltanto non vengono rispettate le norme elementari di prevenzione, tra cui l’uso delle cinture o il montaggio di una corretta impalcatura (interventi di facile attuazione e dai costi limitati), ma anche che non viene svolta una sufficiente attività di formazione e informazione.
Lavorare sui tetti, quindi, può essere molto pericoloso e i pericoli principali sono:
• cadute (inciampare, scivolare, perdere l’equilibrio);
• sfondamenti di coperture dei tetti;
• cadute dall’alto oltre il bordo del tetto.
Questa tipologia di lavoro comprende le attività edili di rifacimento, smontaggio e demolizione, ma anche di ispezione, manutenzione e pulizia, operazioni che spesso vengono effettuate da personale non specializzato, come addetti alle pulizie, custodi od amministratori di immobili.
Queste attività non dovrebbero essere effettuate senza una previa valutazione del rischio, una pianificazione appropriata, e senza adottare rigorosamente le misure di sicurezza richieste, anche per eseguire lavori di breve durata, e senza garantire un controllo efficace.
Ecco perché si rende necessaria un’analisi approfondita del problema; analisi che metta a nudo le carenze delle metodologie in uso al giorno d’oggi per la valutazione dei rischi connessi a questo tipo di lavorazioni, ma che cerchi di proporre anche un corretto approccio al problema.
I lavori in quota sono tutti quelli che espongono a caduta da un’altezza superiore a 2 m da un piano stabile , i rischi di cadute dall’alto sono associati a lavorazioni in quota quali:
• Lavori su pali o tralicci;
• lavori presso gronde e cornicioni;
• lavori su tetti e/o coperture di edifici;
• lavori su scale;
• lavori su piattaforme mobili in elevazione;
• lavori su piattaforme sospese;
• montaggio di elementi prefabbricati;
• lavori su ponteggi.
Nei casi in cui i lavori in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza ed in condizioni ergonomiche adeguate, a partire da un luogo adatto allo scopo, devono essere scelte attrezzature di lavoro idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure dando priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale.
Quando queste misure da sole non bastano ad evitare o ridurre sufficientemente i rischi
per la sicurezza e la salute durante il lavoro, in relazione alla quota ineliminabile di rischio residuo, subentra l’obbligo del ricorso ai dispositivi di protezione individuale (DPI).
Per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’ alto, si deve considerare dispositivo di protezione individuale non la sola parte dell’ attrezzatura destinata ad essere indossata dal lavoratore, ma l’intero sistema di arresto caduta completo di ogni complemento o accessorio (collegamento) raccordabile ad un punto di ancoraggio sicuro.
Per l’individuazione di un idoneo dispositivo di protezione individuale (DPI) e dei necessari dispositivi di ancoraggio è indispensabile l’analisi e la valutazione della natura e
l’entità del rischio durante le attività lavorative.
Gli aspetti da valutare, in riferimento a possibili interventi di manutenzione ordinaria sulle coperture o per lavori ove presente il rischio di caduta da un altezza superiore a due metri dal piano inferiore, sono principalmente:
• Durata e probabilità del rischio dell’attività lavorativa
• Tipologia dei possibili pericoli per i lavoratori
• Condizione del luogo in cui si svolgono le attività lavorative
• Praticità del sistema
• Procedure di soccorso
• Rispetto dei vincoli architettonici
E’ da sottolineare che, se il progetto dei DPI risulta oltre che sicuro anche pratico , ovvero semplice da utilizzare, l’operatore svolgerà la propria mansione in sicurezza adeguandosi alle procedure indicategli. Inoltre, per poter eseguire una buona progettazione è evidente che servono un Protocollo di qualità del prodotto e una Linea guida per l’individuazione e l’uso dei DPI per la prevenzione delle cadute dall alto che forniscano procedure ragionate delle Norme in vigore.
In particolare infatti la Norma UNI-EN 795 risulta essere non adeguata ad esempio circa le procedure delle prove dinamiche dei dispositivi in classe C in quanto premia maggiormente i dispositivi più rigidi rispetto a quelli più dissipativi.
Nei lavori svolti in luoghi ove esista pericolo di caduta, al fine di consentire all’operatore che deve eseguire le operazioni di manutenzione di muoversi agevolmente lungo l’area di lavoro, va installata una protezione contro le cadute dall’alto sicura ed ergonomica, cioè di “comodo” utilizzo per l’operatore.
Il sistema in questione deve essere previsto nell’Elaborato Tecnico della Copertura (ETC) che viene redatto dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP), in accordo col progettista, ed è integrante sia del progetto sia del fascicolo tecnico dell’opera. L’ETC è quindi composto da diversi documenti, spettanti a differenti soggetti, in particolare
La società possiede un’organizzazione di cantiere tale da garantire, attraverso procedure e corsi di formazione, il miglioramento continuo di tale attività e la riduzione della possibilità di incidenti.
Felca Srl, gestisce le problematiche relative alla sicurezza attenendosi alla legislazione vigente, recentemente aggiornata dal Testo Unico sulla Salute e Sicurezza Sui Luoghi di Lavoro D.Lgs. n° 81/2008 che comprende tutte le più importanti disposizioni per il riassetto e la riforma delle norma in vigore in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.
È obbligatorio installare la linea vita sul tetto della propria abitazione?
Questa è una delle domande più frequenti che vengono rivolte a chi si occupa di sistemi anticaduta.
In termini generali si può affermare che è obbligatorio che il proprietario o l’amministratore di un immobile garantisca la presenza di idonee misure di protezione per chi lavora sul tetto della propria abitazione o su un’altra area di lavoro in quota, ad esempio una terrazza. Come “lavoro in quota” viene inteso un lavoro in cui un operatore si trovi con i piedi ad una quota uguale o superiore ai 2 metri rispetto al primo ostacolo incontrato in caso di caduta.
Questo concetto viene espresso chiaramente dal testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro D.lgs 81/08.
Quindi, quando un proprietario di una villetta o un amministratore di condominio commissionano un lavoro di ordinaria manutenzione sul tetto ad un antennista, ad un muratore o ad uno spazzacamino, i primi hanno la responsabilità di assicurarsi della presenza o della predisposizione di idonee misure di protezione e del loro corretto utilizzo.
Queste misure di protezione possono consistere in parapetti, reti anticaduta o in alternativa ancoraggi o linee vita fisse o provvisorie a cui chi lavora possa assicurarsi mediante un’imbracatura ed un sistema di collegamento.
Cos’è una linea vita?
La linea vita o linee vita (secondo la norma UNI EN 795) è un insieme di ancoraggi posti in quota sulle coperture alla quale si agganciano gli operatori tramite imbracature e relativi cordini; può essere temporaneo o permanente. Nel primo caso viene utilizzato per il montaggio di edifici prefabbricati e successivamente smontato, nel secondo caso viene installato sulle coperture dei nuovi edifici in modo da garantire loro manutenzione in futuro, a seguito di una normativa. (Decreto legislativo del 9 aprile 2008 , n. 81 – “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” – Art. 115 “Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto”).
Regolamenti Regionali
La necessità di intervenire per migliorare la sicurezza nei lavori in quota, in particolar modo nelle fasi di manutenzione, ha indotto gli organi competenti ad emanare nuovi disposizioni definendo Istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive da adottare nella progettazione e realizzazione di interventi edilizi riferiti a nuove costruzioni o ad edifici esistenti al fine di garantire, nei successivi lavori di manutenzione sulla copertura, l’accesso, il transito e l esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza.
Dal 21 Novembre 2017 è in vigore la Legge della Regione Campania del 20 Novembre 20017, n° 3 che reca “Disposizioni in materia di prevenzione e protezione dei rischi di cadute dall’alto nelle attività in quota su edifici. Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 (Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania)”
Art. 1
(Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3)
1. Dopo l’articolo 53 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 è aggiunto il seguente:
“Art. 53bis (Tipologie di interventi e misure di prevenzione e protezione)
1. Al fine di prevenire i rischi di infortunio a seguito di caduta dall’alto i progetti relativi ad
interventi edilizi soggetti a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività, di
seguito denominata SCIA, riguardanti le coperture piane e inclinate di edifici nuovi o esistenti:
a) devono contenere l’applicazione di misure di prevenzione e protezione, quali ad esempio sistemi di ancoraggio permanenti, che consentono lo svolgimento di attività in quota, il transito e l’accesso in condizioni di sicurezza;
b) sono integrati da un elaborato tecnico della copertura che, con riferimento alle misure di
prevenzione e protezione di cui alla lettera a), contiene le indicazioni progettuali, le prescrizioni
tecniche, le certificazioni di conformità e quant’altro necessario ai fini della prevenzione e
protezione dei rischi di caduta dall’alto.
2. L’elaborato tecnico della copertura integra il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b)
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) se è prevista la redazione di tale fascicolo, altrimenti costituisce documento autonomo da allegare alla richiesta del titolo abilitativo. L’elaborato tecnico deve essere aggiornato nel caso di interventi che determinano modifiche strutturali dell’edificio o della semplice manutenzione della copertura.
3. L’elaborato tecnico della copertura è custodito dal proprietario o amministratore del condominio ed è messo a disposizione di coloro che successivamente alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 svolgono attività in quota sulle coperture o sulle facciate.
4. Le richieste di interventi edilizi soggetti a permesso di costruire o a SCIA che prevedono un rischio di lavoro in quota di altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile, sono corredate anche dai documenti attestanti che i soggetti addetti ad operare in quota hanno ricevuto una formazione e un addestramento adeguati alla tipologia di attività.
5. La Giunta regionale, con proprio regolamento, individua le prescrizioni tecniche in relazione alle misure di prevenzione e protezione di cui al comma 1, lettera a) e specifica la documentazione di cui al comma 1, lettera b) nonché le modalità di presentazione della stessa.
6. La Giunta regionale disciplina, altresì, con uno o più regolamenti, le modalità e le prescrizioni
per lo svolgimento delle attività incluse nell’ambito di applicazione, al fine di prevenire i rischi di
infortunio a seguito di caduta dall’alto nelle attività in quota.”.
Felca Srl, provvede con tecnici ed operatori specializzati, alla Progettazione ed installazione di linee vita e sistemi di ancoraggio studiati per le diverse tipologie di copertura per consentire agli operatori di muoversi in condizioni di sicurezza.